Indennizzo diretto

L'indennizzo diretto

Dal gennaio 2007, il Codice delle Assicurazioni Private ha introdotto, con l’art. 149, la procedura dell’indennizzo diretto, un sistema che semplifica e accelera il risarcimento in caso di incidente stradale.

Quando si può applicare l’indennizzo diretto?

Questa procedura è valida nei casi in cui:

  • Il sinistro coinvolga esattamente due veicoli a motore.
  • Si siano verificati danni ai veicoli e/o lievi lesioni per il conducente o per le cose trasportate di sua proprietà.
  • Il conducente danneggiato non abbia colpa o abbia solo una colpa parziale.

Come funziona?

Invece di rivolgersi alla compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente, il danneggiato può richiedere il risarcimento direttamente alla propria assicurazione, che anticiperà l’indennizzo per poi rivalersi sulla compagnia della controparte.

Obbligo di adesione alla CARD

L’indennizzo diretto è possibile solo se le compagnie coinvolte aderiscono alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

  • Le assicurazioni italiane sono obbligate per legge ad aderirvi.
  • Dal 1° gennaio 2023, la convenzione è stata estesa anche alle compagnie straniere con sede legale in un Paese UE che operano in Italia.

Questa procedura garantisce tempi più rapidi per il risarcimento e una gestione semplificata della pratica.

Come già detto, l’indennizzo diretto nei sinistri stradali è applicabile solo se si verificano determinate condizioni. In caso contrario, si dovrà seguire la procedura ordinaria di risarcimento.

Quando si può richiedere l’indennizzo diretto?

  • Deve esserci stato un urto diretto tra due veicoli a motore (inclusi motocicli e scooter).
  • Il sinistro deve essere avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
  • Entrambi i veicoli devono essere coperti da una polizza RCA obbligatoria rilasciata da una compagnia italiana o, dal 1° gennaio 2023, da una compagnia con sede in un Paese UE operante in Italia.
  • I veicoli devono essere immatricolati in Italia, a San Marino o in Vaticano.

Quando l’indennizzo diretto non è applicabile?

  • Se sono coinvolti più di due veicoli.
  • Se non c’è stato un contatto diretto tra i veicoli.
  • Se l’urto è avvenuto contro ostacoli fissi (muro, guardrail, marciapiede, albero), anche se causato da un altro veicolo.
  • Se uno dei due veicoli è immatricolato all’estero, in quanto escluso dalla convenzione CARD.

In tutti questi casi, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro attraverso la procedura tradizionale.

Non tutti i sinistri che coinvolgono due veicoli a motore possono essere gestiti con la procedura di indennizzo diretto. Esistono alcune particolari esclusioni, che impongono l’attivazione della procedura tradizionale di risarcimento.

Quando l’indennizzo diretto non è applicabile?

  • Sinistri con lesioni gravi alla persona: se le lesioni subite dal conducente superano il 9% di invalidità permanente, il risarcimento per danni fisici non può essere richiesto con l’indennizzo diretto. Tuttavia, i danni al veicolo possono comunque essere risarciti con questa procedura.
  • Incidenti che coinvolgono veicoli speciali o agricoli.
  • Sinistri con motocicli muniti di targa vecchia (a 5 caratteri).

Cosa fare se l’indennizzo diretto non si applica?

In tutti i casi in cui non è possibile avvalersi della procedura semplificata, sarà necessario rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, seguendo la procedura ordinaria prevista dalla legge.

Dopo aver denunciato il sinistro e presentato una richiesta di indennizzo completa e dettagliata (con tutte le informazioni sui soggetti coinvolti, i veicoli, la dinamica e i danni subiti), la Compagnia Assicuratrice è tenuta a inviare una comunicazione con:

  • una proposta di risarcimento, oppure

  • le motivazioni per cui non è possibile formularla.

Quali sono i tempi previsti dalla legge?

Dipendono dalla tipologia del danno e dalla documentazione fornita:

  • Entro 30 giorni → in caso di danni a veicoli o cose, se è stato compilato e firmato da entrambe le parti il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente).

  • Entro 60 giorni → in caso di danni a veicoli o cose, senza utilizzo del modulo CAI.

  • Entro 90 giorni → in caso di lesioni lievi alla persona (cioè con invalidità permanente inferiore al 10%). Il termine decorre dalla presentazione del certificato medico di guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Cosa succede dopo la proposta?

Se il danneggiato accetta la proposta, la compagnia assicurativa deve pagare entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione.

Se invece il danneggiato non risponde entro 30 giorni, la compagnia può procedere comunque al pagamento della somma proposta, che sarà considerata un acconto sull’eventuale risarcimento maggiore da richiedere in sede giudiziaria.

Quando si può agire legalmente?

Il danneggiato può intraprendere un’azione civile contro la compagnia assicuratrice solo dopo che siano trascorsi i seguenti termini dalla presentazione della richiesta:

  • 60 giorni in caso di danni solo materiali.

  • 90 giorni in caso di lesioni personali.

Quando un conducente riporta lesioni in un incidente stradale, la Compagnia Assicuratrice è tenuta a effettuare una valutazione medica prima di formulare una proposta di risarcimento.

Procedura per il risarcimento delle lesioni

Certificato medico di compiuta guarigione

  • Il danneggiato deve fornire un certificato medico che attesti la guarigione, con o senza postumi permanenti.

Visita medico-legale presso un fiduciario della compagnia

  • La compagnia assicurativa, dopo aver comunicato la procedura al danneggiato, lo sottopone a una visita presso un proprio Medico Fiduciario.
  • Il medico esamina la documentazione sanitaria, accerta l’effettiva esistenza delle lesioni e valuta:
    • La percentuale di invalidità permanente.
    • La durata della convalescenza e degli eventuali postumi.

Determinazione della proposta di risarcimento

  • I dati forniti dal Medico Fiduciario della compagnia vengono utilizzati per quantificare l’importo del risarcimento.

Sebbene la visita medico-legale sia obbligatoria per ottenere il risarcimento, il danneggiato ha il diritto di farsi visitare anche da un proprio medico fiduciario per una valutazione indipendente.

  • Il costo di questa visita deve essere rimborsato dalla compagnia assicurativa.

Affidarsi a un proprio medico specialista può essere determinante per garantire una corretta valutazione del danno e ottenere un risarcimento equo. Per assistenza nella gestione della pratica, Difesa Incidenti Stradali è al tuo fianco per tutelare i tuoi diritti.

L’indennizzo diretto, pur sembrando una procedura veloce, può nascondere insidie. Non solo per i vincoli previsti dalla legge, ma anche per aspetti economici: la somma che la compagnia anticipa all’assicurato viene rimborsata solo in parte dall’assicurazione del veicolo responsabile, secondo le regole dell’accordo CARD. Questo può influire sulla qualità della proposta di risarcimento. Inoltre, le compagnie si avvalgono di studi legali e periti interni molto strutturati. Per questo è fondamentale farsi assistere da professionisti competenti. Difesa Incidenti Stradali ti offre un supporto completo, con esperti che ti seguono in ogni fase, per tutelare davvero i tuoi diritti.

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