Il terzo trasportato – Breve guida al Risarcimento
La persona trasportata come passeggero su un veicolo a motore (auto o moto) coinvolto in un sinistro ha diritto, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, a richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il risarcimento è garantito dalla copertura assicurativa del veicolo stesso, indipendentemente dal fatto che il conducente sia responsabile o meno dell’incidente.
L’unico caso di esclusione riguarda i sinistri avvenuti per caso fortuito, ovvero quando l’evento sia imprevedibile ed eccezionale.
La qualifica di “terzo trasportato” viene attribuita indipendentemente dai rapporti tra il passeggero e il conducente o proprietario del veicolo.
Questo significa che ha diritto al risarcimento come terzo trasportato anche il proprietario del veicolo, se al momento del sinistro il mezzo era guidato da un’altra persona.
La tutela del terzo trasportato non si limita solo alla fase di movimento del veicolo, ma si estende anche alle fasi di:
- Sosta e fermata del mezzo.
- Salita e discesa dal veicolo.
In tutte queste situazioni, il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni subiti, nei limiti previsti dalla legge.
La tutela del terzo trasportato si applica non solo durante la fase di movimento, ma anche durante la sosta, la fermata, la salita e la discesa dal veicolo.
Tuttavia, anche il passeggero deve rispettare gli obblighi comportamentali prescritti dal Codice della Strada, tra cui:
- Utilizzo delle cinture di sicurezza, anche se seduto nei sedili posteriori.
- Uso del casco a norma quando trasportato su una moto.
Se il passeggero non rispetta queste norme e tale violazione viene accertata, il risarcimento potrà essere ridotto in proporzione al concorso di colpa, con possibili decurtazioni anche significative.
Il terzo trasportato gode di una tutela risarcitoria che gli consente di ottenere il risarcimento senza dover individuare il responsabile civile del sinistro e la sua compagnia assicurativa.
Grazie a questa garanzia, il passeggero può richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento dell’incidente, senza dover dimostrare la responsabilità di una delle parti coinvolte.
La domanda deve essere inviata alla compagnia assicurativa del veicolo, allegando:
- Dati personali del richiedente.
- Descrizione dettagliata della dinamica dell’incidente.
- Documentazione medica a supporto del danno subito.
- Elenco dei danni materiali eventualmente riportati.
Questa procedura semplifica l’iter risarcitorio e garantisce una maggiore tutela per il passeggero coinvolto in un sinistro.
La compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato è tenuta a risarcire i danni entro il massimale minimo di legge.
Cosa accade se il danno supera il massimale?
Se il risarcimento riconosciuto non copre interamente il danno subito, il terzo trasportato ha il diritto di richiedere l’importo eccedente alla compagnia assicurativa del Responsabile Civile, a condizione che quest’ultima abbia un massimale superiore.
Meccanismo di rivalsa tra compagnie
Una volta effettuato il pagamento al danneggiato, la compagnia assicurativa del veicolo “vettore” può esercitare la rivalsa sulla compagnia del Responsabile Civile, richiedendone il rimborso secondo le modalità previste dalla legge.
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